IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL
D.O.P. "COLLINA DI BRINDISI"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE D.O.P. "COLLINA DI BRINDISI"


Art.1

La denominazione di origine protetta “Collina di Brindisi” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n° 2081/92, dalla Legge n° 169/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art.2

La zona di produzione delle olive, ottenute dalle aziende iscritte nei corrispondenti Albi degli Oliveti, destinate alla produzione dell’olio di cui al presente disciplinare, comprende il territorio dei seguenti Comuni: Carovigno, Ceglie, Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli.
In particolare, la zona è così delimitata: ad Est dalla costa Adriatica; ad Ovest dalla provincia di Taranto; a Nord dalla provincia di Bari; a Sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.

Art.3

La denominazione di origine protetta “Collina di Brindisi” può essere accompagnata da una delle seguenti sottospecificazioni geografiche: Carovigno, Ceglie, Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli.

Art.4

La denominazione di origine protetta “Collina di Brindisi” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive, prodotte nelle aziende della zona delimitata all’art. 2, appartenenti alle seguenti varietà: Ogliarola per almeno il 70%, Cellina di Nardò, Coratina, Frantoio, Leccino, Picholine e altre varietà diffuse sul fino al 30%.

Art.5

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta, di cui all’art. 1, sono quelle specificate della zona di produzione di cui all’art. 2 e comunque, atte a conferire alle olive ed agli oli, le tradizionali caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura degli oliveti destinati alla produzione degli oli della Dop di cui all’art. 1, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.

Art.6

La zona di produzione di cui all’art. 2, è caratterizzata dalle seguenti condizioni pedoclimatiche e agronomiche:
A) Parametri pedoclimatici
L’areale di produzione corrisponde all’ultimo tratto orientale dell’altopiano calcareo delle Murge, che degrada rapidamente a nord-est verso la fascia costiera, ed a sud discende gradatamente verso la pianura Messapica, fra le province di Brindisi e di Lecce.
L’altitudine massima riscontrabile è di 413 metri.
I terreni sono classificabili come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
Il clima è caldo-arido, con regime di precipitazioni di tipo marittimo e piovosità concentrata nel periodo autunno-invernale, superiore ai 500 mm. Annui.
B) Parametri colturali
L’olivo rappresenta la principale coltura nella zona, con impianti prevalentemente di tipo tradizionale, condotti, per lo più, in asciutto ed allevati a vaso tronco-conico, con sesti compresi tra metri 5 x 5 e metri 14 x 14.
Nell’areale sono già in produzione ed in fase di sviluppo nuovi impianti intensivi irrigui, con densità variabile fra le 300 e le 450 piante per ettaro.
La potatura ha periodicità poliennale (2-4 anni); negli impianti intensivi è praticato l’intervento annuale.

Art.7

Sono raccomandati apporti annui complessivi di fertilizzazione, che non superino le asportazioni al netto delle perdite e garantiscano il mantenimento della fertilità del terreno e la stabilità dell’ecosistema ad esso collegato.
Gli apporti d’azoto nel terreno devono essere contenuti e ben distribuiti durante l’intero ciclo produttivo; sono consigliate concimazioni fogliari a base d’urea.
E’ raccomandata la potatura annuale, al fine di eliminare le parti ammalate ed equilibrare la pianta con le risorse nutritive disponibili, nonché garantire una più costante produzione annua.
La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema, evitando gli interventi inutili e dannosi all’entomofauna utile, attenendosi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio, nel rigoroso rispetto dei tempi di sicurezza prescritti per i diversi prodotti utilizzati.
Sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o dissecanti durante la maturazione delle olive.
E’ obbligo, la raccolta delle olive dalla pianta, manuale o tramite scuotitori meccanici, impedendone il contatto diretto col terreno.
E’ tassativamente vietato l’uso di prodotti cascolanti.
Il periodo ottimale di raccolta delle drupe è individuato nella fase fenologica di invaiatura.
La raccolta non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell’annata di produzione olearia.
Le olive raccolte, devono presentarsi sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d’infestazione inferiore al 10%, nonché prive di residui antiparassitari, come per legge.

Art.8

Periodicamente ed a campione, il Consorzio di Tutela della Dop “Collina di Brindisi”, effettuerà delle verifiche sulle tecniche di conduzione nelle aziende i cui oliveti ricadano nella zona di cui all’art. 2 e che abbiano fatto richiesta di adozione del Dop al fine di garantire il rispetto di quanto prescritto dal disciplinare di produzione e per giungere in tempi sufficientemente rapidi alla definizione, anche a livello agronomico, degli standards di qualità della Dop, come previsto nel successivo art. 18.

Art.9

Le produzioni massime di olive per ettaro degli oliveti destinati alla produzione degli oli di cui all’art. 1, devono superare i 150 quintali.
Le rese in olio degli oliveti iscritti agli Albi a Dop non devono superare il 25%.

Art.10

Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette o pallet, onde evitare danni al frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura in recipienti rigidi e aereati, in strati sottili e in condizioni di bassa umidità relativa (50-60%), e basse temperature.
Le olive devono essere molite entro, e non oltre le 48 ore successive alla raccolta, pertanto la conservazione in frantoio non può protrarsi oltre tale termine.
La frangitura delle olive va eseguita preferibilmente a mezzo di frantoi tradizionali a macine (molazze), con fondo e ruote costituiti di granito levigato di prima scelta senza imperfezioni e stuccature di malta.
Nel caso d’impiego di altri frangitori, la lavorazione dovrà avvenire in modo tale che la temperatura della pasta non superi quella ambientale.
I frantoi utilizzati dovranno fornire ampie garanzie di sicurezza, pulizia ed igienicità dei locali.
Apposito elenco dei frantoi ricadenti nella zona di cui all’art. 2, sarà istituito presso il Consorzio di Tutela della Dop “Collina di Brindisi” e sarà periodicamente aggiornato in base alla corrispondenza dei requisiti di affidabilità di detti frantoi a quanto previsto dalle normative in vigore, dal presente disciplinare.

Art.11

Dopo la frangitura, la pasta va delicatamente lavorata in gramolatori in acciaio inox, ad una temperatura inferiore a 28° C.
In caso di aggiunta d’acqua, questa dovrà essere microbiologicamente pura, potabile, priva di cloro ed avere una temperatura non superiore a quella della pasta di olive.

Art.12

Dopo la gramolazione, la pasta deve essere sottoposta a processi di estrazione a freddo basati su uno dei seguenti sistemi: a percolazione (sinolea); a pressione con fiscoli puliti, tali ad ogni riavvio del ciclo, e a pressioni non superiori alla 400 atm/cmq.
Con unica estrazione; con estrattori centrifughi in acciaio inox.

Art.13

L’olio ed il mosto oleoso estratto sono immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione, mediante separatori continui a scarico automatico in acciaio inox.

Art.14

Le operazioni di oleificazione e confezionamento dell Dop “Collina di Brindisi”, devono essere effettuate entro il territorio di cui all’art. 2.

Art.15

Le operazioni di oleificazione della Dop, quando accompagnate dalle sottospecificazioni comunali, devono essere effettuate nell’ambito dei rispettivi Comuni di produzione.

Art.16

Dopo l’estrazione, l’olio è conservato in recipienti di acciaio inox o in cisterne di cemento rivestite in vetroresina ad acqua, perfettamente pulite e senza tracce di detergenti.
Prima del confezionamento dovrà avvenire con mezzi perfettamente puliti ed in locali igienici ad opera di personale dotato di apposita autorizzazione sanitaria e nel rispetto delle vigenti norme igieniche e di quanto stabilirà in merito il Consorzio di Tutela della Dop “Collina di Brindisi”.
Sarà cura dello stesso Consorzio accertare con periodiche verifiche che detti requisiti siano pienamente rispettati.

Art.17

Gli oli di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche specificate nel Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni, con i parametri specifici di seguito indicati che il Consorzio di Tutela si impegna di caratterizzare ulteriormente in seguito a sperimentazione:
Caratteristiche organolettiche:
Intensità di “fruttato”: almeno media;
Sensazione di foglia, erba e simili: almeno leggera;
Sensazione di amaro: leggera;
Sensazione di piccante: debole o leggera;
Valore minimo di Panel Test: 6,5.
Caratteristiche chimico - fisiche:
Acidità massima: uguale o minore ai valori 0,80%;
Numero di perossidi: uguale o minore al valori 14 Meq/Kg;
K 232: uguale o minore al valori 2,40;
K 270: uguale o minore al valori 0,16;
Percentuale massima di acido acido linolenico: 0,8%
Percentuale massima di acido linoleico: 11%
Intervallo di valori del rapporto oleico/linoleico: 6-7.

Art.18

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CEE n° 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le determinazioni non previste dal detto Regolamento CEE, le metodiche ed i relativi indici, saranno indicati dal Consorzio di Tutela per la disciplina della Dop.
A tale scopo, dovranno essere costituiti degli standards tipici di riferimento da utilizzare in sede di controllo per l’effettuazione di prove di confronto, del tipo di quella prevista al punto 9.3, comma 5 dell’allegato XII del Regolamento CEE 2568/91, facendo uso dei campioni previsti nel successivo art. 19.

Art.19

Sarà cura del Consorzio di Tutela della Dop “Collina di Brindisi” formare, all’inizio, a metà e alla fine, della campagna olearia, campioni rappresentativi della produzione della zona di cui all’art. 2, e di controllare l’efficienza degli impianti d’estrazione e confezionamento accertandone i requisiti di affidabilità indicati dal Consorzio stesso.

Art.20

Alla Dop di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dall’art. 3 del presente disciplinare.
E’ tuttavia, consentito l’uso di indicazioni facenti riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore e, comunque, i cui caratteri tipografici non abbiano dimensioni superiori alla metà di quelli della Dop stessa.

Art.21

L’olio extravergine di oliva Dop, prodotto nella zona di cui all’art. 2, non può essere commercializzato in contenitori ermeticamente sigillati di capacità non superiore a 5 litri.
Sui contenitori di oli Dop “Collina di Brindisi”, con etichettatura e/o serigrafie, saranno riportate le seguenti indicazioni:
- Tipologia dell’olio contenuto (Extravergine di oliva), la dicitura della Dop “Collina di Brindisi”, seguita immediatamente sotto, senza che altra scritta o simbolo grafico sia frapposto, “Denominazione di Origine Protetta”.
- Il nome e cognome del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di confezionamento o imbottigliamento.
- La quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme vigenti.
- La dicitura “olio imbottigliato dal produttore all’origine” o “olio imbottigliato nella zona di produzione” a seconda che l’imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi.
- La campagna olearia di produzione.
- Ogni altra indicazione o menzione obbligatoria per legge.