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Il Disciplinare di Produzione del D.O.P. "Collina di Brindisi" |
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE D.O.P. "COLLINA DI BRINDISI"
Art. 1.
In
particolare, la zona è così delimitata: ad Est dalla costa
Adriatica; ad Ovest dalla provincia di Taranto; a Nord dalla
provincia di Bari; a Sud dalla restante parte della
provincia di Brindisi.
I sesti
di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura degli oliveti destinati alla produzione degli oli
della Dop di cui all’art. 1, devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e degli oli. L’altitudine massima riscontrabile è di 413 metri. I terreni sono classificabili come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
Il clima
è caldo-arido, con regime di precipitazioni di tipo
marittimo e piovosità concentrata nel periodo
autunno-invernale, superiore ai 500 mm. Annui. Nell’areale sono già in produzione ed in fase di sviluppo nuovi impianti intensivi irrigui, con densità variabile fra le 300 e le 450 piante per ettaro.
La
potatura ha periodicità poliennale (2-4 anni); negli
impianti intensivi è praticato l’intervento annuale. Gli apporti d’azoto nel terreno devono essere contenuti e ben distribuiti durante l’intero ciclo produttivo; sono consigliate concimazioni fogliari a base d’urea. E’ raccomandata la potatura annuale, al fine di eliminare le parti ammalate ed equilibrare la pianta con le risorse nutritive disponibili, nonché garantire una più costante produzione annua. La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema, evitando gli interventi inutili e dannosi all’entomofauna utile, attenendosi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio, nel rigoroso rispetto dei tempi di sicurezza prescritti per i diversi prodotti utilizzati. Sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o dissecanti durante la maturazione delle olive. E’ obbligo, la raccolta delle olive dalla pianta, manuale o tramite scuotitori meccanici, impedendone il contatto diretto col terreno. E’ tassativamente vietato l’uso di prodotti cascolanti. Il periodo ottimale di raccolta delle drupe è individuato nella fase fenologica di invaiatura. La raccolta non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell’annata di produzione olearia.
Le olive
raccolte, devono presentarsi sane, indenni da attacchi di
mosca olearia, o con esiti d’infestazione inferiore al 10%,
nonché prive di residui antiparassitari, come per legge.
Le rese
in olio degli oliveti iscritti agli Albi a Dop non devono
superare il 25%. Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura in recipienti rigidi e aereati, in strati sottili e in condizioni di bassa umidità relativa (50-60%), e basse temperature. Le olive devono essere molite entro, e non oltre le 48 ore successive alla raccolta, pertanto la conservazione in frantoio non può protrarsi oltre tale termine. La frangitura delle olive va eseguita preferibilmente a mezzo di frantoi tradizionali a macine (molazze), con fondo e ruote costituiti di granito levigato di prima scelta senza imperfezioni e stuccature di malta. Nel caso d’impiego di altri frangitori, la lavorazione dovrà avvenire in modo tale che la temperatura della pasta non superi quella ambientale. I frantoi utilizzati dovranno fornire ampie garanzie di sicurezza, pulizia ed igienicità dei locali.
Apposito
elenco dei frantoi ricadenti nella zona di cui all’art. 2,
sarà istituito presso il Consorzio di Tutela della Dop
“Collina di Brindisi” e sarà periodicamente aggiornato in
base alla corrispondenza dei requisiti di affidabilità di
detti frantoi a quanto previsto dalle normative in vigore,
dal presente disciplinare.
In caso
di aggiunta d’acqua, questa dovrà essere microbiologicamente
pura, potabile, priva di cloro ed avere una temperatura non
superiore a quella della pasta di olive.
Con unica
estrazione; con estrattori centrifughi in acciaio inox. Prima del confezionamento dovrà avvenire con mezzi perfettamente puliti ed in locali igienici ad opera di personale dotato di apposita autorizzazione sanitaria e nel rispetto delle vigenti norme igieniche e di quanto stabilirà in merito il Consorzio di Tutela della Dop “Collina di Brindisi”.
Sarà cura
dello stesso Consorzio accertare con periodiche verifiche
che detti requisiti siano pienamente rispettati. Per le determinazioni non previste dal detto Regolamento CEE, le metodiche ed i relativi indici, saranno indicati dal Consorzio di Tutela per la disciplina della Dop.
A tale
scopo, dovranno essere costituiti degli standards tipici di
riferimento da utilizzare in sede di controllo per
l’effettuazione di prove di confronto, del tipo di quella
prevista al punto 9.3, comma 5 dell’allegato XII del Regolamento
CEE 2568/91, facendo uso dei campioni previsti nel
successivo art. 19.
E’
tuttavia, consentito l’uso di indicazioni facenti
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, o marchi
privati, purché non traggano in inganno il consumatore e,
comunque, i cui caratteri tipografici non abbiano dimensioni
superiori alla metà di quelli della Dop stessa. L’olio extravergine di oliva Dop, prodotto nella zona di cui all’art. 2, non può essere commercializzato in contenitori ermeticamente sigillati di capacità non superiore a 5 litri.
Sui
contenitori di oli Dop “Collina di Brindisi”, con
etichettatura e/o serigrafie, saranno riportate le seguenti
indicazioni: |
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